Art. 1.

      1. L'attività di prevenzione antincendio, antipanico, di primo soccorso, di ricevimento e di assistenza ai clienti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo nonché dei locali pubblici, agli spettatori degli stadi e delle manifestazioni aperte al pubblico, con esclusione di quelle politiche e sindacali, è svolta dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
      2. L'attività di cui al comma 1 non può essere esercitata a titolo personale, ma solo nell'ambito delle imprese di cui al medesimo comma 1, che non possono comunque utilizzare persone condannate per qualunque reato a pena detentiva superiore a sei mesi ovvero dichiarate fallite.